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Comuni

La zona di origine del Barolo, delimitata ufficialmente nel 1966 con il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata (DOC) e successivamente, nel 1980, con l’introduzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), è ancora oggi invariata e interessa il territorio di 11 diversi comuni: Barolo, Castiglione Falletto e Serralunga d’Alba, che vi rientrano per intero, oltre a Cherasco, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monforte d’Alba, Novello, Roddi e Verduno, che vi rientrano invece solo in parte.

In questa sezione ho dedicato ad ognuno di essi una breve introduzione che ne descrive a grandi linee la suddivisione in MGA e le principali peculiarità territoriali, lasciando gli ulteriori e necessari approfondimenti alle schede delle singole MGA. Questo sia per sottolineare come lo studio di un territorio debba per forza di cose procedere per passi successivi e sia perché diversamente le schede di molti comuni sarebbero diventate davvero troppo lunghe per essere consultate sul web.

Per assolvere a questo compito ho dovuto spesso ricorrere a immagini che coprono una porzione di territorio molto più ampia rispetto a quelle utilizzate nelle schede delle MGA, e questo fa sì che l’accuratezza dei confini possa non essere in alcuni casi ottimale, ma comunque sufficiente per i nostri scopi. Sempre a proposito di immagini e di confini, in linea generale nelle immagini introduttive che descrivono la suddivisione in settori e versanti del territorio comunale ho evidenziato tutti i vigneti che ricadono all’interno del comune, mentre nelle immagini di dettaglio dei singoli settori o versanti ho di norma evidenziato solo i vigneti che ricadono all’interno delle varie MGA interessate.

 

 

 

Nel caso non lo ricordiate, vi riassumo inoltre quanti previsto dall’attuale disciplinare di produzione del vino Barolo.

Vitigno: nebbiolo 100%.
Produzione massima a ettaro: 8 tonnellate di uva pari a 54,4 ettolitri o a 7253 bottiglie da 75 cl.
Invecchiamento minimo: 38 mesi a partire dal 1 novembre successivo alla raccolta delle uve, di cui 18 in botti di legno. La specificazione “Riserva” può essere riportata in etichetta solo dopo 5 anni di conservazione in cantina, calcolati sempre a partire dal 1 novembre successivo alla raccolta delle uve.
Gradazione alcolica minima: 13% vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/litro.
Estratto secco minimo: 22 g/litro.

In etichetta, oltre alla denominazione Barolo e alla eventuale specificazione “Riserva”, possono poi comparire:

Comune di provenienza delle uve
(es. Barolo del Comune di Barolo)
Menzione Geografica Aggiuntiva (MGA)
(es. Barolo Brunate)
Vigna, ma solo se abbinata a una Menzione Geografica Aggiuntiva
(es. Barolo Bussia Vigna Colonnello)

In quest’ultimo caso l’aggiunta della parola Vigna non è sinonimo di qualità superiore rispetto ad un Barolo con sola indicazione di MGA, e questo anche se l’uso della parola Vigna obbliga ad una riduzione della resa per ettaro da 8 a 7,2 tonnellate.

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